Ordine VET Latina informa n. 22 – Sostanze stupefacenti e psicotrope. REV obbligatoria per la prescrizione, approvvigionamento e scorta.
Latina, 05/10/2022
Egregi Colleghi,
il D.Lvo 5 agosto 2022 n. 136, entrato in vigore il 27 settembre 2022, in adeguamento al Reg. (UE) 2016/429, prevede la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della Tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90, preparazioni magistrali galeniche comprese.
La Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) è diventata pertanto obbligatoria per:
- LA PRESCRIZIONE dei medicinali contenenti le sostanze elencate nelle sezioni B, C, D ed E della Tabella medicinali (DPR 309/90, art. 14).
- LA RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO dei medicinali contenenti le sostanze elencate nelle sezioni A, B e C della Tabella medicinali (DPR 309/90, art. 14).
- LA PRESCRIZIONE PER SCORTA (struttura non zootecnica e attività zooiatrica) dei medicinali contenenti le sostanze elencate nelle sezioni D ed E della Tabella medicinali (DPR 309/90, art. 1)4.
Continuano, invece, ad essere prescritti in MODALITÀ CARTACEA A RICALCO i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella sezione A, (preparazioni galeniche magistrali comprese) con l’utilizzo dell’apposito ricettario approvato con il DM 10 marzo 2006.
Il Sistema Informativo Veterinario Vetinfo, ha già aggiornato l’applicativo per la REV con regole informatiche utili a supportarci nella corretta stesura di prescrizioni e/o di richieste di approvvigionamento per le diverse sezioni, termini di validità, ripetibilità, ecc.
In caso di richiesta di approvvigionamento o di prescrizione per scorta (struttura non zootecnica e attività zooiatrica) andrà fornito il numero univoco di REV ed il relativo pin al grossista, al farmacista o all’operatore del settore mangimistico. Non deve essere più redatta ed inviata la ricetta in forma cartacea in triplice copia, nè la REV firmata e timbrata.
Relativamente, ai registri di carico/scarico (art. 42 DPR 309/90) ed ai registri di entrata/uscita (art. 60 DPR 309/90) la loro dematerializzazione “è, al momento, soggetta a un’approfondita valutazione” da parte del Ministero.
Rimane quindi invariata la modalità di registrazione cartacea della movimentazione dei medicinali contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope con le consuete modalità previste dal DPR 309/90.
Cordialmente Il Consiglio Direttivo
Allegato: Tabella dei medicinali stupefacenti e psicotropi: Sez. A,B,C,D,E
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