DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 2018 – Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.

Ministro della salute
(omissis)
RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;
DECRETA:

Art. – 1 Indizione delle elezioni
1. Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo;
b) la Commissioni di albo, quando l’Ordine comprende più professioni;
c) il Collegio dei revisori.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell’Ordine, nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade.
3. La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima
convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno
validate dalla Federazione.
5. L’avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio
delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Art. 2 – Presentazione delle liste
1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.
3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine.
L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Art. – 3 Composizione dei seggi
1. Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla
Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla
Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.
4. Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.

Art. 4 – Operazioni di voto
1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all’articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative
ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori,
munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei
voti e a scrutinio segreto.
2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
4. Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista;
il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta
singolarmente.
5. Il Presidente chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più
plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che
all’urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio
elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.
Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle
aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi
alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente
e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell’Ordine.
8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Art. 5 – Operazioni di scrutinio
1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a
riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall’articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la
corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le
urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le
schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei
voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Art. 6 – Proclamazione dei risultati
1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le
schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale
l’uno e gli altri appongono la firma.
2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.
3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza
delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del
Collegio dei revisori uscenti.
5. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del
consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 7 – Elezioni suppletive
1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti,
per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei
revisori.
(omissis)

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LEGGE 11 GENNAIO 2018, n. 3 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.

(omissis)
Capo II – PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4 – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

<< Capo I – DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie).
– 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
(omissis)
– 3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;
i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.
A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita’ professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarieta’ della condotta, alla gravita’ e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Art. 2 (Organi).
– 1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piu’ professioni;
d) il collegio dei revisori.
– 2. Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento (omissis).
– 3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. (omissis)
– 7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
– 8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
– 9. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
(omissis)

Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo).
– 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla
formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso
di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
(omissis)

Capo II – DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 5 (Albi professionali).
– 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
– 2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.
– 3. Per l’iscrizione all’albo e’ necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.
– 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
– 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6 (Cancellazione dall’albo professionale).
– 1. La cancellazione dall’albo e’ pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili;
b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b);
c) di rinunzia all’iscrizione;
d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
e) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.
– 2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo’ essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.(omissis)>>

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 221 del 05.04.1950 – Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Il Presidente della repubblica
(omissis)
Decreta
(omissis)
È approvato nell’unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.233.

(OMISSIS)
Capo II – Delle Assemblee

Art.14. – Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell’Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.
L’avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (Così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360).
(omissis)

Art.16. – Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti.

(omissis)
Art.27. – Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell’Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per l’elezione si applicano le disposizioni del presente capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i Comitati centrali.

Capo III – Dell’amministrazione e contabilità

Art.28. –
Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono
costituiti.(omissis)

(omissis)
Capo VI – Disposizioni finali e transitorie

(omissis)
Art.80. – I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai sensi degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 233 , dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell’anno successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle elezioni.

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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO n.233 del 13.09.1946 – Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Capo I – Degli Ordini e dei Collegi provinciali

Art.1. – In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche.(omissis)

Art. 2. – (modificato con l’Art. 1 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027): Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all’Albo a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, (omissis) L’Assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voto contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’Assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].

Art. 3. – Al Consiglio Direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
a. compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
b. vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine e del Collegio;
c. designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
e. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine od il Collegio;
f. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell’albo, salvo, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore [vedi gli artt. 38-52 del regolamento di esecuzione, approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221].;
g. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, e sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti l’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Art. 4. – Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari
(omissis)

Capo II – Degli albi professionali
(omissis)
Art. 8. – Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo.

Art. 9. – Per l’iscrizione all’Albo è necessario:
a. essere cittadino italiano;
b. avere il pieno godimento dei diritti civili;
c. essere di buona condotta;
d. aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di iscrizione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e. [modificato dall’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362] avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine o collegio; Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità , un accordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, purchè dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.

(omissis)
Art. 11. – La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a. di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
b. di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;
c. di trasferimento della residenza dell’iscritto ;
d. di rinunzia all’iscrizione;
e. di cessazione dell’accordo previsto dal II comma dell’art. 9;
f. di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.
(omissis)

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