DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 2018 – Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.
Ministro della salute
(omissis)
RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;
DECRETA:
Art. – 1 Indizione delle elezioni
1. Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo;
b) la Commissioni di albo, quando l’Ordine comprende più professioni;
c) il Collegio dei revisori.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell’Ordine, nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade.
3. La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima
convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno
validate dalla Federazione.
5. L’avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio
delle votazioni a ciascun iscritto nell’albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
Art. 2 – Presentazione delle liste
1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.
3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine.
L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
Art. – 3 Composizione dei seggi
1. Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla
Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla
Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.
4. Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine.
Art. 4 – Operazioni di voto
1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all’articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative
ai componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori,
munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei
voti e a scrutinio segreto.
2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell’Ordine. All’elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
4. Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista;
il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta
singolarmente.
5. Il Presidente chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più
plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che
all’urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio
elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.
Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle
aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi
alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente
e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell’Ordine.
8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
Art. 5 – Operazioni di scrutinio
1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a
riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall’articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la
corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le
urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le
schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei
voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
Art. 6 – Proclamazione dei risultati
1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le
schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale
l’uno e gli altri appongono la firma.
2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.
3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza
delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del
Collegio dei revisori uscenti.
5. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del
consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all’Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 7 – Elezioni suppletive
1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti,
per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei
revisori.
(omissis)
TOP