DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
Art. 1 – Medico Veterinario – Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. In particolare, dedica la sua opera:
– alla protezione dell’uomo e degli animali dai pericoli e danni derivanti dall’ambiente, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;
– alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;
– alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
– alla conservazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di tutela della diversità biologica e della coesistenza compatibile con l’uomo;
– alle attività legate alla vita degli animali d’affezione, da competizione sportiva ed esotici;
– alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
– alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animali-ambiente;
– alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare.(vedi Approfondimento n. 1 – Art. 1 – Medico Veterinario).

Art. 2 – Definizione – La deontologia veterinaria è l’insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti.

Art. 3 – Ambito di applicazione – Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti.

Art. 4 – Potestà disciplinare – Spetta agli organi disciplinari la potestà di comminare sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.

Art. 5 – Responsabilità disciplinare – La responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell’esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del Medico Veterinario.

Art. 6 – Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari – Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l’attività. Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.

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DOVERI DEL MEDICO VETERINARIO

Art. 7 – Status professionale – Il Medico Veterinario non abusa del proprio status professionale in nessun caso.
Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.
Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psico-fisiche.

Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità.
Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è di garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all’abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari (vedi Approfondimento n. 2 – Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità).

Art. 9 – Dovere di diligenza e prudenza – Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza.
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionale proprio e della professione che rappresenta.

Art. 10 – Dovere di aggiornamento professionale – E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale, l’aggiornamento della propria preparazione professionale e la formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
E’ inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all’attualità e all’evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.
Il Medico Veterinario, quando richiesto dall’Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di cattiva pratica professionale, deve documentare compiutamente l’attività di aggiornamento svolta.

Art. 11 – Doveri di probità, dignità e decoro – Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità ovvero onestà morale, dignità e decoro nell’esercizio della professione.
Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, dei Colleghi e degli animali, e della società.

Art. 12 – Dovere di indipendenza intellettuale – Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.
Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità.

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza – È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.
L’obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali.

Art. 14 – Dovere di assistenza – Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità delle prestazioni.

Art. 15 – Dovere di tutela – Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela della salute e del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali e da mangimi, alla tutela dell’ambiente e a favorire la consapevolezza e l’attenzione per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi ed un uso appropriato delle risorse naturali in relazione ad uno sviluppo globale sostenibile. Il Medico veterinario si mette a disposizione in caso di calamità.

Art. 16 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

Art. 17 – Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi e adeguati, in termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere animale e della salute pubblica.

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RAPPORTI TRA MEDICI VETERINARI

Art. 18 – Rapporto fra Colleghi – I Medici Veterinari improntano il rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate autonomie e responsabilità.
I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento.
Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo.
Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio della colleganza.
Ove non sia possibile risolvere direttamente un contrasto, occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine possa promuovere iniziative di conciliazione.

Art. 19 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche e istituzionali.
Il Medico Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all’Ordine di appartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica, delle specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali variazioni.
Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella di Posta Elettronica Certificata.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.

Art. 20 – Rapporti con i collaboratori e sostituti – Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti.
Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori e sostituti la sussistenza di idonee condizioni per lo svolgimento della professione in termini di adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla collaborazione convenuta.

Art. 21 – Direzione sanitaria – Il Medico Veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico veterinarie private o pubbliche deve garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia e della dignità professionale.
Al Direttore Sanitario competono la gestione, il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto concerne l’attività sanitaria e la pubblicità sanitaria. Per eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo ruolo può essere chiamato a rispondere per “culpa in agendo, omittendo e vigilando”.
L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale rinuncia devono essere comunicati all’Ordine professionale competente per territorio.

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RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Art. 22 – Natura del rapporto – L’attività professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e non di risultati.
Il Medico Veterinario deve esercitare la professione attenendosi a criteri di qualità e secondo le buone pratiche veterinarie.

Art. 23 – Dovere di informativa sull’esercizio professionale – È dovere del Medico Veterinario fornire informazioni all’utente sulla propria attività professionale, sui propri titoli professionali e specializzazioni secondo i principi di correttezza, trasparenza e verità.

Art. 24 – Rapporto di fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale. Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente. Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario relativamente ai doveri di legge.
Il Medico Veterinario, in armonia con le previsioni normative, provvede a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Art. 25 – Autonomia del rapporto – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile nell’osservanza della legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un’operazione illecita.

Art. 26 – Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi, anche potenziale.
Il conflitto d’interessi si può verificare quando un interesse secondario o la ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque natura possa alterare il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario ovvero: la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati, l’oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico-terapeutica, dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamento professionale, della divulgazione scientifica, le finalità istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione (vedi Approfondimento n. 3 – Art. 26 – Conflitto di interessi).

Art. 27 – Comparaggio – Ogni forma di comparaggio è vietata.

Art. 28 – Inadempienza professionale – Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza del dovere di tutela della salute e del benessere degli animali.

Art. 29 – Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili.
Il Medico Veterinario nell’informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato.
Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all’uso veterinario.
Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale.
Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato dal proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne titolo.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero da responsabilità professionale.

Art. 30 – Eutanasia – L’eutanasia di un animale è atto esclusivamente medico veterinario, è un atto guidato dall’etica professionale del Medico Veterinario e può essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili oppure nei casi consentiti dalla legge.
E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile, tenendo conto del progresso scientifico.

Art. 31 – Medicine non convenzionali – La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, a tutela della salute e del benessere degli animali.

Art. 32 – Consegna di documenti – Il Medico Veterinario deve rilasciare i documenti diagnostici, le prescrizioni e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente. Il Medico Veterinario rilascia la relazione clinica qualora ne venga fatta formale richiesta da parte del cliente.
Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica sino alla liquidazione del compenso. Il Medico Veterinario può conservare copia della documentazione, anche senza il consenso del cliente, per utilizzarla per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di archivio storico e di valutazione scientifica (vedi Approfondimento n. 4 – Art. 32 – Consegna di documenti).

Art. 33 – Richiesta di pagamento e azioni – Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere l’equo compenso al termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Art. 34 – Rinuncia all’assistenza – Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la salute e il benessere dell’animale paziente.
Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di estrema urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.

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RAPPORTI CON PRIVATI ED ENTI PUBBLICI

Art. 35 – Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione e informazione sanitaria – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto.
Il Medico Veterinario promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
Uguali principi di correttezza e attenzione devono ispirare gli interventi di natura professionale sui canali web, sulle liste di discussione web e sui social network.
Il Medico Veterinario, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato o scritto, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 36 – Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti – L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.

Art. 37 – Abuso di professione – Ferme restando le disposizioni civili e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi titolo e favorire, fungendo da prestanome, omettendo la dovuta vigilanza o in qualsiasi altra comprovata maniera, con chi eserciti abusivamente la professione.
Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente per territorio, documentandone le circostanze, e anche all’Autorità Giudiziaria, fornendone evidenza.
Il Medico Veterinario al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione non potrà svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione. Qualora il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui a svolgere l’attività professionale, incorre nel reato di esercizio abusivo della professione, oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare (vedi Approfondimento n. 5 – Art. 37 – Abuso di professione).

Art. 38 – Attività medico-legale – L’esercizio dell’attività medico-legale è esplicata ogni qual volta si ricorra alle conoscenze scientifiche del Medico Veterinario non con finalità diagnostiche-terapeutiche, ma per contribuire alla corretta applicazione delle norme giuridiche che regolano il rapporto con gli animali.
Il parere richiesto, scritto o verbale, dovrà essere fondato sulla piena consapevolezza delle responsabilità etico – giuridiche e deontologiche che ne derivano.
Il Medico Veterinario, nell’espletamento di tali attività, deve evitare ogni sorta di influenza, interferenza e condizionamento che possa determinare una violazione del primo comma del presente articolo.
Il Medico Veterinario incaricato di attività medico-legali deve adoperarsi per il raggiungimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo mediante l’analisi oggettiva dei fatti nell’osservanza dei criteri di fondatezza scientifica.
La consulenza di parte deve tendere, ancorché effettuata nell’interesse dei patrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e in coerenza con le relative norme giuridiche.

Art. 39 – Sperimentazione scientifica – Il Medico Veterinario nell’attività di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali e degli uomini.
La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordinamento vigente.
Il Medico Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction, Replacement), lo sviluppo di metodi alternativi senza l’utilizzo di animale e di mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

Art. 40 – Tecnologie informatiche – Il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche.
Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica di soggetti già in cura.

Art. 41 – Arbitrato – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

Art. 42 – Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere di agire con correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.

Art. 43 – Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell’autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati.
Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
A tutela della professione i Medici Veterinari sono tenuti a comunicare all’Ordine di appartenenza i termini delle convenzioni da loro sottoscritte con soggetti pubblici e privati.

Art. 44 – Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato – il Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista.

Art. 45 – Cointeressenza – Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.

Art. 46 – Tempo per l’azione – Il Medico Veterinario non deve assumere o deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni professionali, quando questo possa incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi.

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CERTIFICAZIONI

Art. 47 – Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente e personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/o legalmente documentato.
Il Medico Veterinario nell’adempiere alle richieste è tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Art. 48 – Prescrizioni – La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità professionale e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta responsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.Il Medico Veterinario promuove e sostiene l’impiego prudente, responsabile e consapevole degli antimicrobici anche per il contrasto all’antimicrobicoresistenza.
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.
Il Medico Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte del cliente al solo scopo di compiacerlo.
Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.
Il Medico Veterinario non deve adottare né diffondere terapie segrete. Al Medico Veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

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ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ

Art. 49 – Associazioni e Società – II Medico Veterinario comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.
Il Medico Veterinario che esercita la professione in forma societaria trasmette all’Ordine di appartenenza copia dell’atto costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.
Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la dignità e condizionino l’indipendenza e l’autonomia professionale.
Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell’ambito delle forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale di cui agli Albi di appartenenza
il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento
la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza
il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

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RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

Art. 50 – Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell’esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze.
Eventuali violazioni vanno segnalate all’Ordine professionale di appartenenza.

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PUBBLICITA’

Art. 51 – Pubblicità informativa sanitaria – Al Medico Veterinario e alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l’attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché l’onorario relativo alle prestazioni.
Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative e suggestive.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall’Ordine di appartenenza e/o dall’Ordine competente per territorio.
Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.

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ONORARI

Art. 52 – Onorari professionali – Il Medico Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione. L’onorario deve essere conforme al decoro della professione e non deve essere subordinato ai risultati delle prestazioni stesse.
In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica ed occasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

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GIURAMENTO PROFESSIONALE

Art. 53 – Giuramento professionale – I Medici Veterinari nuovi iscritti devono prestare il “Giuramento professionale”. L’inosservanza degli obblighi del presente articolo costituisce violazione del Codice Deontologico.

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DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Norma di chiusura – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari devono far prestare ai nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e promuoverlo verso tutti gli iscritti.

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Brevi approfondimenti di commento ad alcuni articoli

Approfondimento n. 1 – Art. 1 – Medico veterinario – Dalla riforma della Costituzione, avvenuta con l’adozione della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, è entrata in Costituzione anche la parola “ambiente”. Nel Titolo Quinto (art. 117), riorganizzando la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, si assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” attribuendogli così un contenuto «oggettivo», in quanto riferito ad un bene della vita, e «finalistico», perché diretto alla sua migliore conservazione. Ciò premesso è vero ed indubitabile che la professione del medico veterinario sente la responsabilità civile ed etica nel proporsi, con tutte le sue forme ed organizzazioni, nello studio dell’accoppiata rischio ambientale/salute umana e, di conseguenza, nell’orientare le scelte delle politiche della prevenzione.  In questo contesto ogni medico veterinario deve operare nel rispetto di un Codice di deontologia adeguato all’obiettivo e secondo il principio di responsabilità che può trasformare ogni suo gesto in positivi esiti futuri soprattutto per le giovani generazioni. I medici veterinari sono in grado di produrre numerose informazioni utili allo studio delle patologie ambientali correlate e all’identificazione e quantificazione dei legami tra le molteplici cause ed effetti avversi alla salute: questa la ragione che sottende l’attuale declinazione della previsione deontologica che riconosce l’ambiente quale bene giuridico di valore primario ed assoluto ( artt. 9 e 32 della Costituzione).
Il medico veterinario, nel riconoscere i valori costituzionali della salute individuale, collettiva e dell’ambiente uniforma la sua opera alla salvaguardia delle risorse naturali della Terra, ivi incluse l’aria, l’acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale mediante azioni di prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturali o dipendenti da intervento antropico. In base alle conoscenze disponibili, si adopera per una puntuale e diligente individuazione dei fattori di vulnerabilità cui sono esposti l’uomo e l’ecosistema e supporta quale sentinella ambientale i cittadini e le autorità con azioni di informazione, educazione e studio utili alla valutazione del rischio ambientale cui è esposto il sistema ecologico.
In conformità al principio di precauzione dà appropriata e precoce comunicazione agli interessati ed agli organi di prevenzione di ogni implicazione riconducibile a patologie ambiente correlate e favorisce l’acquisizione di consapevolezza e attenzione per un uso appropriato del sistema ecologico che deve essere salvaguardato a beneficio delle generazioni presenti e future. Per il perseguimento delle finalità ambientali, il medico veterinario è tenuto – anche alla luce di quanto stabilito dall’articolo 10 del Codice deontologico – a curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale in questo settore.

Approfondimento n. 2 – Art. 8 – Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità – Comportamento in scienza, coscienza e professionalità: tale comportamento deve essere inteso come l’espressione di quel delicato equilibrio che il MV assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo e individuale e le personali convinzioni morali.
Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato

Approfondimento n. 3 – Art. 26 – Conflitto di interessi – Il conflitto di interessi si verifica quando “ci si trova nella condizione nella quale un giudizio professionale riguardante un interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse secondario quale il guadagno economico o vantaggio personale”.
Il conflitto di interessi non è un comportamento ma una condizione, che si verifica ogniqualvolta esiste una relazione in grado di compromettere l’indipendenza della persona.
Considerato che il guadagno economico costituisce una componente ineliminabile di qualsiasi attività professionale, gli interessi secondari non sono di per sé illegittimi in quanto tali, ma il conflitto emerge quando la loro rilevanza tende a prevalere sugli interessi primari, che in medicina veterinaria sono rappresentati dall’insieme dei doveri etici e deontologici e legali quali la salute delle persone, degli alimenti, degli animali, l’integrità della ricerca, la formazione dei professionisti e l’informazione corretta dei cittadini.
Il conflitto di interessi è intrinseco alle professioni della salute ed è al tempo stesso estremamente diffuso e quasi mai riconosciuto come reale criticità. Di conseguenza mina l’integrità del sistema favorendo la diffusione di interventi inefficaci e inappropriati e alimentando numerosi comportamenti opportunistici.
Numerosi conflitti di interesse influenzano il mondo della ricerca. L’agenda della ricerca è dettata in larga misura dall’industria farmaceutica e biomedicale; le riviste biomediche hanno enormi autonomie per decidere quali studi pubblicare; i medici veterinari ottengono la maggior parte delle informazioni sui farmaci dagli informatori scientifici; il mercato della formazione continua è ricco di iniziative sponsorizzate dall’industria.
Il mercato dei servizi professionali risente inevitabilmente di asimmetrie informative che permettono ai sanitari di influenzare sia l’offerta di servizi, sia la domanda dell’utenza: ne conseguono la prescrizione e l’erogazione di interventi inefficaci e inappropriati, in particolare quando il profitto commerciale diventa il movente principale del mercato e i meccanismi di regolazione sono inesistenti o inefficaci.
I medici veterinari incaricati di attività di controllo ufficiale non possono essere nella condizione di erogare prestazioni oggetto del loro controllo. Il personale convenzionato deve essere posto nella condizione di esercitare la libera professione evitando situazioni di conflitto anche potenziale.

Approfondimento n. 4 – Art. 32 – Consegna di documenti – Relazione clinica – Il Medico Veterinario redige – con completezza, chiarezza e diligenza – la relazione clinica, quale documento essenziale dell’evento medico, in caso di ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche come previsto dalle buone pratiche veterinarie.
Il Medico Veterinario riporta nella relazione clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure. Il Medico Veterinario registra nella relazione clinica anche i modi e i tempi dell’informazione fornita al cliente e i termini del consenso o dissenso ricevuto dal cliente.
Attualmente per i medici veterinari non esiste nessun riferimento specifico normativo per i tempi di conservazione della documentazione (per gli avvocati ad esempio è il Codice Civile art. 2961, che stabilisce in tre anni l’obbligo di tenuta dei documenti). Pertanto si ritiene opportuno indicare in 5 anni il tempo di conservazione ( considerato che il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui e l’attività disciplinare si prescrivono in cinque anni ). Per la massima prudenza e sicurezza i documenti andrebbero conservati per 10 anni (termine della prescrizione decennale, tombale, applicabile a tutti i diritti di credito).

Approfondimento n. 5 – Art. 37 – Abuso di professione – Commette il reato previsto dall’art. 348 CP non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall’esercizio professionale, atteso che l’attualità della abilitazione all’esercizio è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge.

Giurisprudenza:
Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 20439 del 15/02/2007, dep. 24/05/2007, Rv. 236419.
Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 1151 8 gennaio 2003.