Ordine VET Latina informa n. 18 – COVID 19 – La terza dose è obbligatoria per tutti gli esercenti le professioni sanitarie.

Latina, 30 maggio 2022

Egregi colleghi,

come già sapete, il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022 n 3– in tema di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha affidato agli Ordini Professionali il processo di verifica dell’obbligo vaccinale.

Attraverso la piattaforma nazionale Digital Green Certificate DGC, sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi Covid-19, viene comunicata all’Ordine professionale ogni variazione dello stato di ciascun Iscritto rispetto all’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Il 24 marzo 2022, con Decreto Legge n. 24, lo Stato Italiano ha disposto una serie di misure di contrasto alla pandemia che, per quanto ci riguarda, di seguito si riportano:

  1.  E’ prorogata al 31/12/2022 (prima era 30/06/2022) la data del termine della sospensione dall’Albo professionale in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
  2. Coloro che hanno eseguito il ciclo vaccinale primario costituito da due dosi di vaccino, DEVONO SOTTOPORSI, trascorsi 4 mesi dalla seconda somministrazione, alla DOSE BOOSTER di richiamo.
  3. Coloro che hanno contratto il COVID senza aver effettuato alcuna dose di vaccino, devono sottoporsi ad una dose di richiamo trascorsi 90 gg dall’infezione e dopo ulteriori 4 mesi alla dose booster.
  4. Coloro che hanno contratto il COVID dopo avere effettuato le prime due dosi di vaccino, devono comunque sottoporsi al richiamo con la dose booster trascorsi 4 mesi dall’infezione.
  5. Se il COVID è stato contratto entro due settimane dalla somministrazione della 1° dose di vaccino, decorsi 90 gg dall’infezione, è necessario completare il ciclo vaccinale primario con la somministrazione di una seconda dose facendola seguire, dopo 4 mesi, dalla dose booster.
  6. Se il COVID è stato contratto dopo almeno due settimane dalla somministrazione della 1° dose di vaccino, è necessario completare il ciclo vaccinale con la somministrazione dopo 4 mesi, della dose booster.

Stanno via via scadendo, interessando in particolar modo i Colleghi libero professionisti, i 4 mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino.

Contrariamente a quanto è avvenuto per la seconda dose vaccinale, il sistema sanitario non avvisa più, mediante messaggistica, della scadenza temporale di effettuazione della terza dose.

Si invitano pertanto i Colleghi, a verificare la data di somministrazione della seconda dose e a prenotarsi autonomamente all’indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it per sottoporsi alla somministrazione della dose booster.

Questo permette di non essere inseriti nella piattaforma DGC ed evitare le procedure di sospensione dall’Albo per inadempimento dell’obbligo.

Cordialmente                                                                          Il Consiglio Direttivo

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