Ordine VET Latina informa n. 16 – Cambiano le regole sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.

Latina, 12 aprile 2022

Egregi colleghi,
il 31/03/2022 è cessato lo stato di emergenza proclamato dallo Stato italiano il 31/01/2020 a seguito del diffondersi in forma pandemica della malattia COVID 19.

Il virus SARS CoV-2 ancora circola. Negli ultimi 30 gg sono stati accertati 30.948 casi tra gli operatori sanitari (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2 ) colpiti in prevalenza dalla variante Omicron rilevata per la prima volta in Sud Africa il 24/11/2021.Le altre varianti definite preoccupanti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono:
– la variante DELTA rilevata per la prima volta in India;
– la variante GAMMA con origine in Brasile;
– la variante BETA identificata in Sud Africa;
– la  variante ALFA identificata per la prima volta nel Regno Unito.

Il 24 marzo 2022 con il Decreto Legge n. 24 lo Stato Italiano dispone una serie di misure di contrasto alla pandemia che per quanto riguarda i sanitari di seguito si elencano:
1.     Viene prorogata al 31/12/2022 (prima era 30/06/2022) la data del termine della sospensione dall’Albo professionale in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
2.     Lo status di “guarito” NON FERMA l’iter di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
3.     Coloro che hanno contratto il COVID senza aver effettuato alcuna dose di vaccino, devono sottoporsi ad una dose di richiamo trascorsi 90 gg dall’infezione e dopo ulteriori 4 mesi alla dose booster.
4.     Coloro che hanno contratto il COVID dopo avere effettuato le prime due dosi di vaccino, devono comunque sottoporsi al richiamo con la dose booster trascorsi 4 mesi dall’infezione.
5.     Se il COVID è stato contratto entro due settimane dalla somministrazione della 1° dose di vaccino, decorsi 90 gg dall’infezione, è necessario completare il ciclo vaccinale primario con la somministrazione di una seconda dose facendola seguire, dopo 4 mesi, dalla dose booster.
6.     Se il COVID è stato contratto dopo almeno due settimane dalla somministrazione della 1° dose di vaccino, è necessario completare il ciclo vaccinale con la somministrazione dopo 4 mesi, della dose booster.

Il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022 n 3, HA AFFIDATO AGLI ORDINI IL PROCESSO DI VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE. Attraverso la piattaforma nazionale DGC è comunicata all’Ordine ogni variazione dello stato di ciascun iscritto rispetto all’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Gli inadempienti verranno raggiunti da una lettera dell’Ordine di invito alla vaccinazione e a produrre entro 5 giorni:
· l’attestazione di avvenuta vaccinazione;
· o la certificazione medica di esenzione rilasciata dal MMG in formato digitale;
· o la prenotazione della vaccinazione che dovrà essere effettuata entro 20 gg.

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale compresa la dose di richiamo, comporta il provvedimento di sospensione ex lege dall’esercizio professionale con annotazione sull’ALBO e l’impossibilità di prescrizione di farmaci tramite ricetta elettronica.

La sospensione viene revocata alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale. In caso contrario si protrarrà fino al 31 dicembre 2022 salvo eventuali proroghe.

L’esercizio della professione durante il periodo di sospensione configura il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 del C.P) che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da 10.000 a 50.000 euro.

Cordialmente                                      Il Consiglio Direttivo

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